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Campania - Concorso Ripam, il Consiglio di Stato autorizza tirocinio agli esclusi nella fase

Una nuova conferma giudiziaria, nella fase cautelare, è giunta per gli aspiranti inizialmente esclusi in fase preselettiva e già ammessi dal Tar Campania Napoli alle prove scritte.

tempo di lettura: 2 min
di sr
06/02/2021 09:41:22

Una nuova conferma giudiziaria, nella fase cautelare, è giunta per gli aspiranti inizialmente esclusi in fase preselettiva e già ammessi dal Tar Campania Napoli alle prove scritte.

I ricorrenti avevano impugnato gli esiti dei test preselettivi, nella parte in cui non disponevano la loro ammissione alle prove scritte del concorso pubblico rivolto alla assunzione, a tempo indeterminato, presso la regione Campania e gli enti locali, di n. 1.225 unità lavorative da inquadrare nelle categorie D (profili CFD-AMD-TCD-ITD-CID-CUD-SAD-VGD) e C (profili CFC-AMC-TCC-ITC-CIC-CUC-SAC-VGC).

In occasione dell’udienza di merito, veniva rilevato dal T.A.R. partenopeo che la denunciata violazione del principio dell’anonimato avrebbe dovuto, eventualmente, condurre all’invalidazione dell’intera procedura concorsuale, piuttosto che alla prosecuzione dell’iter reclutativo, quale forma di tutela per gli esclusi. Assunto non condiviso dallo studio legale Esposito Santonicola, che ha appellato, in Consiglio di Stato, la sentenza di primo grado, coadiuvato dal collega cassazionista prof. Gianluca Fuccillo.

Ebbene, è stata richiamata, con apposita memoria, una recentissima sentenza del T.A.R. Lazio con la quale, su questione analoga, la violazione del principio dell’anonimato, riscontrata nella fase di preselezione, ha trovato ristoro attraverso il riconoscimento del diritto a sostenere le ulteriori prove concorsuali, specifiche per i rispettivi profili professionali e nell’ottica del bilanciamento dei contrapposti interessi.

Quanto alle ragioni di gravità ed urgenza (periculum in mora), invocate in appello a tutela degli assistiti, si è domandata l’emissione di un provvedimento atto a consentire la prosecuzione del tirocinio formativo specialistico, onde evitare conseguenze pregiudizievoli.

Investito della questione, il Consiglio di Stato Sezione Quinta - Presidente dott. Francesco Caringella - prima nella fase cautelare monocratica, successivamente in composizione collegiale e nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2021, ha accolto la domanda volta a sospendere, provvisoriamente, gli effetti negativi - e quindi l'esecutività - della sentenza del T.A.R. Napoli.

In sostanza, sarà possibile, per i ricorrenti - inizialmente esclusi nella fase preselettiva, giudizialmente recuperati e risultati idonei alla prova scritta - continuare la frequentazione del tirocinio, nell'attesa degli sviluppi della successiva udienza di merito, fissata nel giugno 2021.

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