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Pompei - Stretta su vendita di alcolici, ecco l'ordinanza emanata dal sindaco Lo Sapio

Divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche e chiusura di tutti gli esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alle ore 02.00.

tempo di lettura: 3 min
14/10/2021 22:00:43

Nuove integrazioni all’ordinanza n140 varata nei giorni scorsi per arginare gli episodi di violenza che hanno negativamente caratterizzato gli scorsi week end.
Dopo le integrazioni, la nuova ordinanza emanata dal sindaco Carmine Lo Sapio, e coofirmata dal dirigente del V Settore, Gianluca Fiminani e dal Comandante della Polizia Municipale, Gaetano Petrocelli, dispone:

 La chiusura di tutti gli esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alle ore 02.00 (l'apertura dovrà essere prevista nella fascia oraria così determinata: tra le ore 06.00 e le ore 02.00 del giorno successivo);

Il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici dalle ore 21.00 e fino alle ore 2.00 del giorno successivo.

Il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali.

 Ai bar, "baretti", vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante, nonché agli altri esercizi di ristorazione è consentita la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, esclusivamente al banco o ai tavoli;

A chiunque, sull'intero territorio cittadino è vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande contenute in contenitori di vetro, anche se dispensate da distributori automatici .

Nei luoghi pubblici, è vietato il consumo di bevande contenute in contenitori di vetro;

Gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché i circoli, le associazioni e gli enti diversi, in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, possono vendere, nelle fasce orarie sopra indicate, bevande contenute in bottiglie di vetro, esclusivamente per il consumo all'interno dei locali dell'esercizio o in una superficie privata di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, o legittimamente autorizzata con l'occupazione di suolo pubblico, curando il puntuale smaltimento dei citati contenitori.

Il divieto non opera per gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs, ni 114/1998.

Sono vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Dalle ore 20,00 alle ore 09,00 di tutti i giorni, si dispone la chiusura totale dell'area di Piazza Falcone e Borsellino, perimetrata sullo spazio antistante il supermercato "DECO'". L’area sarà chiusa alla circolazione e alla sosta di ogni specie di veicolo;

E’, inoltre, vietato abbandonare qualunque contenitore vuoto di bevande e/o alimenti, nonché rifiuti, o altri oggetti che possano creare condizioni di pericolo ai fruitori dell'area di cui sopra.

Infine e al fine di evitare o contenere entro limiti tollerabili l'eventuale disturbo causato dalle emissioni sonore provenienti da attività di intrattenimenti musicali, con effetto immediato e fino al 31/01/2022, fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, la diffusione di musica di intrattenimento all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita fino alle ore 24.00 dei giorni feriali, con la possibilità di proroga alle ore 1.00 del giorno successivo nelle sole giornate del venerdì e del sabato.

I piccoli intrattenimenti musicali negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da enti pubblici e enti privati, è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ufficio Suap, su parere favorevole della Polizia Municipale, fino alle ore 24.00 dei giorni feriali, con la possibilità di proroga fino alle ore 1.00 del giorno successivo nelle sole giornate del venerdì e del sabato.

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività di esercizi pubblici e aperti al pubblico in genere e agli esercizi destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, associazioni, esercizi ricettivi etc.).

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