Ai sensi del Testo Unico Scuola e degli ulteriori interventi normativi, al personale docente, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) LA CENSURA – irrogabile dal Dirigente scolastico. Consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per “mancanze non gravi”, riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d’ufficio.
b) LA SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO FINO A UN MESE – Comminabile dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Si traduce nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario ed è inflitta “per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza, inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; per violazione del segreto d'ufficio, inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; per aver omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”.
c) LA SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO DA OLTRE UN MESE A SEI MESI - Comminabile dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. È inflitta per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza, inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; per violazione del segreto d'ufficio, inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza, qualora le citate infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; ed ancora, per uso dell'impiego ai fini di interesse personale, per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; per abuso di autorità.
d) LA SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO PER UN PERIODO DI SEI MESI E L'UTILIZZAZIONE, TRASCORSO IL TEMPO DI SOSPENSIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI DIVERSI DA QUELLI INERENTI ALLA FUNZIONE DOCENTE O DIRETTIVA - Comminabile dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. E’ prevista per il compimento di uno o più atti di particolare gravità - non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e incompatibili con i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo - integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado, confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
f) LA DESTITUZIONE o cessazione dal rapporto d'impiego - comminabile dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. È inflitta per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione docente; per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime, commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; per gravi abusi di autorità; per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione; per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.
Ad ogni modo - fatta salva la possibilità di valutare mirata tutela legale innanzi alla competente Magistratura, per domandare l’annullamento di un provvedimento disciplinare ritenuto illegittimo - trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione (cosiddetta riabilitazione), esclusa ogni efficacia retroattiva.
Tale termine è fissato in cinque anni, per il personale che ha riportato la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi.
Sarà oggetto di separato approfondimento la tematica relativa al licenziamento disciplinare.
Per info sulle “POSSIBILI TUTELE LEGALI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI”, per i docenti precari e di ruolo, s’inoltri unico WhatsApp scritto, o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).
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