SSC Napoli
Undici società, di cui cinque di Serie A, hanno ricevuto l'atto di deferimento per illecito amministrativo dalla Procura federale in merito al caso plusvalenze. L'inchiesta sulle plusvalenze, che coinvolge 61 persone tra dirigenti e amministratori, diventerà un processo sportivo. In Serie A i destinatari sono Juventus, Napoli, Genoa, Empoli e Sampdoria.
Cosa viene contestato ai club? La violazione dell'articolo 31 comma 1, che punisce "la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Covisoc e dagli altri organi di controllo della Federazione". Nel caso specifico, come si legge nella nota della Procura Figc, che verrà riportata di seguito per intero, sono state deferite "per avere contabilizzato nelle Relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti dai principi contabili". La sanzione? "La società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida". Per i dirigenti dei club, che venissero ritenuti colpevoli dell'illecito, può invece arrivare la squalifica.
Come anticipato, di seguito il comunicato in forma integrale diramato dalla FIGC:
"Il Procuratore Federale, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare ed esaminati gli atti del procedimento, ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare le Società FC Juventus, UC Sampdoria, SSC Napoli, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, AC Chievo Verona, Novara Calcio, Delfino Pescara 1936 a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere contabilizzato nelle Relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti dai principi contabili in misura tale da incidere significativamente, per alcune delle predette Società, sui requisiti federali per il rilascio della Licenza Nazionale, violando in tal modo anche l’art. 31 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.
Le stesse Società sono state deferite a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere da propri soggetti apicali dotati di potere di rappresentanza e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere da soggetti apicali non dotati di poteri di rappresentanza.
Con le predette società sono state deferite anche 61 persone fisiche che a vario titolo hanno ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione o di dirigente dotato dei poteri di rappresentanza".
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