È quanto stabilito nei giorni scorsi dalla giunta municipale.
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Separazioni e divorzi: ai cittadini stabiesi costeranno 16 euro. È quanto stabilito nei giorni scorsi dalla giunta municipale che ha approvato la "determinazione del diritto fisso ad esigere da parte del Comune all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio". L'Ente di Palazzo Farnese ha così fatto proprio l'art. 12 del D. L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10/11/2014 che stabilisce che i coniugi possano concludere innanzi al sindaco, quale ufficiale di Stato Civile, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché delle condizioni di separazione o di divorzio. "Dovendo stabilire l'importo da esigere - ha scritto il Responsabile dei Servizi Demografici Giovanni Sarnataro nella relazione approvata in giunta - quale diritto fisso da parte dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo, si propone, tenuto conto che il nostro Comune è in stato di dissesto finanziario, di quantificare in euro 16 tale diritto fisso, importo massimo previsto dalla citata normativa".
E' bene chiarire che tale procedura semplificata ed economica può essere utilizzata nelle sole ipotesi che riguardano le separazioni consensuali, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e sempre che non vi siano figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Solo in tali casi il legislatore ha previsto, con la cosiddetta "negoziazione assistita", che i coniugi possano non ricorrere al Giudice e all'ausilio di un avvocato e presentarsi direttamente innanzi all'Ufficiale di Stato civile (articolo 12 del decreto legge n. 132 del 12.9.2014). "Quindi tale possibilità - come ci ha specificato l'avv. Giorgio Aldo Maccaroni, Presidente Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie - è possibile solo nelle predette ipotesi, peraltro residuali e minime, e solo per regolamentare consensualmente le sole questioni economiche. In tutti gli altri casi (presenza di figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti) e quindi quando si devono regolamentare le questioni di affidamento dei figli minori, coloro che intendono separarsi o divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio devono continuare obbligatoriamente a rivolgersi ad un avvocato e certo non spenderanno 16 euro come davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellammare, ma saranno indubbiamente molto più tutelati, in un settore che non può essere lasciato al fai da te e all'improvvisazione di persone inesperte. Per non parlare poi delle situazioni contenziose per le quali è ancora obbligatorio l'intervento dell' avvocato e anche del Tribunale. Inoltre la nuova legge ha previsto la facoltatività dell'applicazione della nuova normativa ed ha lasciato fuori completamente le coppie di fatto che, per regolamentare l'affidamento dei figli minori, dovranno sempre e solo rivolgersi all'avvocato e al Tribunale".