Il decreto di occupazione d’urgenza emesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo Volturno con il quale “è stata determinata, in via provvisoria, l’indennità di espropriazione e disposta, l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori” di “Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata - Castellammare - Raddoppio tratta Via Cosenza - Castellammare Centro. HI Lotto” non poteva essere fatto. Lo ha stabilito il presidente della sezione quinta dal TAR, Ida Raiola, che si è pronunciata lo scorso 23 giugno sul ricorso presentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Parco Archeologico di Pompei, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, contro la Societa Eav ed il Consorzio Ferroviario San Giorgio - Volla Due.
Più in dettaglio, il TAR ha definito il ricorso fondato in quanto si è proceduto ad espropriare 12 aree site sul territorio di Castellammare di Stabia - intestate “nel Catasto Terreni del Comune di Castellammare di Stabia alla ditta: Demanio dello Stato Soprintendenza alle Antichità della Campania - e classificate come “demanio culturale” e, pertanto, andavano prima sdemanializzati. Operazione che, nei fatti, sembrerebbe non essere mai avvenuta, così come “ai ricorrenti non è stato comunicato alcun avvio del procedimento d'occupazione d'urgenza, né di quello espropriativo, in chiara violazione delle regole di partecipazione procedimentale” scrive il TAR.
Nel dispositivo del TAR si legge anche che “gli atti impugnati sarebbero stati adottati in evidente violazione dell’art. 822 c.c., poiché, come peraltro confessoriamente riconosciuto anche dalla stessa EAV, emanati in assenza dei presupposti di legge o, comunque, sforniti di adeguata motivazione circa la sussistenza degli stessi, avendo gli atti gravati ad oggetto beni demaniali (più precisamente del demanio culturale), come tali indisponibili senza che fossero preventivamente posti in essere i necessari atti di sdemanializzazione”.
All’EAV e al Consorzio Ferroviario San Giorgio - Volla Due viene anche contestato un “eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, irragionevolezza, e contraddittorietà dell’atto, ingiustizia manifesta”, in quanto l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari per l'esecuzione di un'opera pubblica, postulerebbe per la sua applicazione una motivazione specifica dell'Amministrazione in ordine alle obiettive ragioni di urgenza, che nella specie sarebbe mancata”.
Ed ancora: “è rimasto incontestato che gli atti impugnati sono stati assunti nell’ambito di un procedimento espropriativo riguardante aree demaniali in uso al Parco Archeologico di Pompei e al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, senza che questi ultimi siano stati previamente oggetto di un provvedimento di sdemanializzazione” …. “considerato che l'intestazione catastale del bene qualifica l'area de qua come demanio pubblico dello Stato e rilevato che in giudizio non sono stati depositati atti da cui sia possibile evincerne la sdemanializzazione – deve riconoscersi la fondatezza della censura in esame”.
Alla luce di quanto esposto, il TAR ha stabilito che “il ricorso deve trovare accoglimento, con il conseguente annullamento degli atti impugnati” .. “con riserva dell’azione di risarcimento danni da proporsi in separata sede”.
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