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Il caos dehors prosegue anche dopo l’approvazione del regolamento comunale. L’ennesima puntata di questa lunga telenovela è datata 1 ottobre scorso quando la settima sezione del TAR Campania ha ribadito le ragioni del ricorso de “Il Caffè s.r.l.” contro la decisione del Comune di Castellammare di Stabia di negare l’autorizzazione all’installazione di un gazebo (consistente in una pedana in ferro e legno) all’esterno dell’attività commerciale sul lungomare stabiese.
Il TAR già si era espresso sul caso nel gennaio scorso, “ma l’Amministrazione restava inerte” dopo tale pronuncia.
E questa volta, oltre al danno, per l’ente stabiese c’è anche la beffa. Il TAR, infatti, nella sua sentenza del 1 ottobre, bacchetta il Comune poiché quest’ultimo ha attribuito una diversa durata per le autorizzazioni di suolo pubblico a seconda che si tratti di chioschi o gazebo. Differenza che il TAR definisce “arbitraria e irragionevole”.
Pertanto, vengono ritenuti “pertinenti i rilievi della ricorrente”, tra l’altro “non contestati dalla difesa comunale”. Per il Tribunale Amministrativo Regionale, quindi, l’autorizzazione che il Comune ha negato a Il Caffe per l’installazione della pedana “è l’effetto dell’applicazione di una norma contraddittoria e illegittima e, alla luce di tale regolamentazione, non viene correttamente motivata la ragione del diniego: sia il chiosco che la pedana/gazebo possono essere annessi ad un esercizio esistente”.
I fatti. Il Caffè, infatti, aveva chiesto l’autorizzazione all’installazione di una pedana in ferro e legno per la durata di 3 anni. Per il Comune la richiesta non poteva essere accolta poiché la struttura si configurava come un gazebo la cui autorizzazione poteva essere concessa al massimo per 4 mesi. Come detto, il TAR – nel gennaio scorso – aveva dato ragione all’attività commerciale che però non si era vista riconoscere ugualmente l’autorizzazione. Di qui il ricorso al TAR per denunciare “la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe”.
La sentenza. E il tribunale questa volta ci è andato giù pesante dando “al Comune di Castellammare di Stabia il termine di giorni sessanta per ottemperare”. Ma non solo. “In caso di inutile decorso del termine di cui sopra – decreta il TAR - si nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale - Mobilità e Viabilità della Città metropolitana di Napoli o, su delega da parte del medesimo, un funzionario dell’ufficio” che vigilerà affinchè l’ente stabiese ottemperi a quanto stabilito, ponendo quindi in capo al Comune il costo di tale funzione. Fissata anche in 30 euro la misura della sanzione per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell’autorizzazione, per un massimo di euro 2.000. L’ente stabiese, infine, è stato anche condannato a pagare le spese processuali pari a 1500 euro.
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