Non si placano le polemiche sulla tassa di soggiorno, approvata in consiglio comunale il 23.12.2015. Volano stracci tra il consigliere d’opposizione Maria Padulosi, secondo il quale l’introduzione dell’imposta di scopo per l’anno in corso, per legge, non è consentita, e Alfonso Conforti esponente di maggioranza e presidente della prima commissione consiliare (statuti e regolamenti) che ha lavorato alla tassa di soggiorno e che sta studiando le modifiche da apportare al regolamento comunale per l’istituzione del ticket bus. I due consiglieri sono su posizioni diverse. Maria Padulosi, ha dichiarato: “Per effetto della legge di stabilità, la n.208/2015 (entrata in vigore l'1.1.2016) non sono consentiti aumenti di tributi locali nel 2016. E ciò anche (lo hanno precisato la Corte dei Conti e l'Anci) se gli aumenti sono stati deliberati da regioni e comuni nel 2015”. Parole alle quali ha replicato Conforti, secondo il quale non ci sarebbe nulla fuori posto. “La legge di stabilità non inciderà in alcun modo sulle tasse di scopo che l’amministrazione comunale applicherà. L’imposta di soggiorno entrerà in vigore ad aprile. Intanto prosegue anche l’iter per l’introduzione della tassa d’ingresso. Le indicazioni della legge di stabilità sono quella che non vi debbano essere aumenti di tasse e imposte sui contribuenti locali, cioè residenti nei comuni, quindi si riferisce a tasse come acqua, spazzatura, Imu e così via. Di conseguenza non c’è nessun problema per tasse di scopo come quella di soggiorno e il ticket bus che sono ad appannaggio di turisti e visitatori”. Maria Padulosi controbatte il collega, citando le leggi di riferimento. “Trent’anni d’esperienza professionale mi inducono ad approfondire l'argomento e a non lasciarmi andare ad esternazioni ed interpretazioni soggettive. Quanto ho affermato sulla tassa di soggiorno è la sintesi di un giudizio espresso dalla Corte dei Conti, massimo organo deputato a dare pareri agli Enti territoriali in ordine alla contabilità pubblica e ad orientare ai parametri della legittimità e del buon andamento le concrete scelte amministrative dell'ente. La Corte (sez.reg.Abruzzo n.35/2016) si è pronunziata sul punto a seguito di un parere sollecitato dal Comune di Giulianova che il 28 gennaio 2016 così ha scritto: “... l'Ente chiede di sapere se la sospensione di efficacia per l'anno 2016 delle deliberazioni dei comuni si applica anche all'istituzione della imposta di soggiorno, ex art.4 del D.Lgs. 23/2011, considerato che essa trova applicazione nei confronti di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e non è dovuta da coloro che sono residenti nel comune”. La risposta (35/2016) della Corte d’Abruzzo è stata resa il 9 febbraio scorso e dice che la ratio della legge è quella di mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo di pressione tributaria. Il blocco investe tutte le forme di maggiorazione (variazioni in aumento e nuove istituzioni di tributi), inclusa la costituzione dell'imposta di soggiorno. Aggiungo inoltre che Appare, irrilevante la circostanza che l'imposta di soggiorno non incide sui residenti del Comune; l'obiettivo del contenimento della pressione fiscale risulta infatti indifferente rispetto al principio della residenza. Non ho nient'altro da aggiungere alla chiarezza e imperatività dell'esauriente giudizio. Se il presidente della commissione permanente Affari istituzionali riterrà ancora che “la consigliera Padulosi si sbaglia” sarà come dire che e ad aver preso una “svista clamorosa” è stata la Corte dei Conti. Se poi dal prossimo aprile a Pompei si applicherà ugualmente la tassa di soggiorno, vorrà dire che l'Ente dovrà essere pronto a sostenere un giudizio di legittimità sul suo improvvido comportamento. Nella sede competente, e dinanzi agli organi professionalmente qualificati e neutrali per acquisire elementi interpretativi, reggerà la superficiale, personalissima e già manifestatamente infondata tesi del consigliere Conforti & Co.?”. Insomma è polemica e il dibattito non accenna a placarsi. Sorprende come, a fronte di una legge, la cui oggettività dovrebbe essere indiscutibile, ci siano comunque i margini per opinioni diverse circa la sua applicazione.