Nei giorni scorsi, il Consigliere Comunale di LeU, Tonino Scala, ha presentato al Sindaco Gaetano Cimmino un' istanza con la quale ha chiesto l’adozione di una delibera di istituzione dell’albo per l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. Un appello accorato al Sindaco in forza di un patrimonio valoriale comune, costituzionalmente garantito e legato ad un concetto tanto semplice quanto complesso: gli uomini sono tutti uguali. Si allega alla presente copia atto deliberativo.
Ecco la bozza di delibera:
ISTITUZIONE DELL’ALBO PER L’ ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI
ASILO
PREMESSO
● che la legittimità dell’istituzione, da parte dei Comuni, di un albo anagrafico -
da intendersi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 2231
- è confermata dall’art. 14 del d.
lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali),
che statuisce: “Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva
militare e di statistica”;
● che pertanto i Comuni hanno tale potere istitutivo, e lo esercitano in conformità alle
norme di legge, alle norme costituzionali, alle norme comunitarie ed alle convenzioni
internazionali;
● che il diritto di iscrizione anagrafica va letto e interpretato in maniera
costituzionalmente orientata. L’art. 2 della Costituzione stabilisce come la Repubblica
riconosca e garantisca i diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali,
richiedendo, per questo, l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale. In ciò, l’iscrizione anagrafica, poiché permette l’accesso ai pubblici
servizi, risponde esattamente alla garanzia di tali diritti inviolabili, che la Costituzione indica
propri dell’uomo e non limita alla cittadinanza. Allo stesso modo, la garanzia
dell’inviolabilità del domicilio, prevista dall’art. 14 della Costituzione non è certamente
limitata solo ai cittadini e dunque i Comuni, in merito alla competenza circa l’iscrizione
anagrafica, devono adempiere a tale garanzia costituzionale. L’art. 16 della Costituzione
stabilisce che ogni cittadino possa circolare e soggiornare liberamente nel territorio
nazionale, tale garanzia si estende altresì a tutti coloro che risiedono regolarmente nel Paese
e dunque anche ai richiedenti asilo. Inoltre l’iscrizione anagrafica è altresì presupposto per
richiedere il gratuito patrocinio, realizzando così il disposto dell’art. 24 c.3 della
Costituzione, per cui la Repubblica assicura ai non abbienti i mezzi per agire in giudizio a
tutela dei propri diritti. Così, l’iscrizione anagrafica va assicurata a tutti i residenti, perché
costituisce presupposto necessario per l’assistenza sanitaria e per quella sociale: ex art. 32
della Costituzione, tutti hanno diritto alle cure sanitarie ed alla tutela della salute e così, ex
art. 38 della Costituzione, gli inabili al lavoro hanno diritto all’assistenza sociale ed i
lavoratori hanno diritto a strumenti di tutela, in caso di infortunio, malattia, invalidità,
anzianità e disoccupazione volontaria;
● che l’articolo 2 della L. 1228/1954 (c.d. Legge Anagrafica) prevede che l’iscrizione
anagrafica, oltre che diritto, costituisca anche un dovere a cui sia il cittadino che lo
straniero sono chiamati ad ottemperare;
● che l’articolo 26 della Convenzione di Ginevra del 1951 - ratificata dall’Italia con l. n.
722 del 24 luglio 1954, entrata in vigore il 13 febbraio 1955 - prevede che:“ciascuno Stato
Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di
scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste
dall’ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze, in generale”;
● che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto l’esistenza di un diritto
alla residenza qualificato come diritto soggettivo. La Cassazione ha, infatti, evidenziato
come “la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in
un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e
dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini
di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (Cassazione civile Sez. II, 14
marzo 1986, n. 1738) e che “l’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente [...]
configura uno strumento giuridico - amministrativo di documentazione e di conoscenza, che
è predisposto nell’interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui.
Sussiste, invero, non soltanto l’interesse dell’amministrazione ad avere una relativa
certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione [...], ma anche l’interesse
dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei
diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia [...].
Inoltre, tutta l’attività dell’Ufficiale d’anagrafe è disciplinata [...] in modo vincolato, senza
che trovi spazio alcun momento di discrezionalità. Merita, perciò, di essere condiviso
l’orientamento [...] secondo cui le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei
registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo”.
(Cassazione, Sezioni Unite n. 449/2000);
• che, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base
della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver
ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della
domanda. A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche rispetto alle situazioni del diritto di
asilo e di quello al riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto alle quali appunto il
provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Si riconosce
quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo
status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili
alla categoria dei diritti umani fondamentali (Cassazione, Sezioni Unite, 11535/2009,
Cassazione n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004; Cassazione civile sez.
I 4455/2018).
● che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha evidenziato come “lo straniero è
anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla
persona [...] ciò comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della
ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il
godimento di tutte le posizioni soggettive” (Corte Costituzionale, sentenze 61/2011,
299/2010, 269/2010, 148/2008, 372/2004);
● che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha stabilito espressamente ed
inequivocabilmente che l’assistenza sociale, altresì disciplinata nella Legge 132/2018, è
competenza esclusiva delle Regioni (Corte Costituzionale, sentenze n. 300 del 2005; n.
156 del 2006; n. 50 del 2008; n. 124 del 2009; nn. 10, 134, 269 e 299 del 2010; nn. 40, 61
e 329 del 2011). Onde evitare un pregiudizio grave ed irreparabile, il Comune, nel garantire
il servizio di iscrizione anagrafica, non può negarlo ai richiedenti asilo, alla luce di una
probabile illegittimità costituzionale della Legge 132/2018;
DELIBERA
di istituire, per le ragioni sopra esposte, l’albo per l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo,
comprendenti sia coloro che sono in attesa della pronuncia della Commissione Territoriale sia
coloro che non hanno ancora ottenuto un provvedimento definitivo nell’eventuale ricorso
giurisdizionale proposto
Panda fermata ad un posto di blocco. Uomo e donna in manette.