Le regole di una gara pubblica valgono prima, non dopo. E non possono essere corrette a risultato acquisito. È il principio che il Consiglio di Stato ha adottato per annullare l’aggiudicazione dell’appalto per la rigenerazione del rione Savorito, ribaltando quanto stabilito in primo grado dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.
La vicenda nasce dalla procedura messa a bando dal Comune per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del quartiere della periferia nord, un intervento inserito in un più ampio programma di recupero urbano. La seconda classificata ha impugnato l’affidamento disposto in favore del raggruppamento risultato vincitore, sostenendo che l’aggiudicatario non fosse in possesso di uno dei requisiti tecnici richiesti dal disciplinare: i “servizi di punta” nella categoria degli impianti elettrici.
Il bando imponeva ai concorrenti di dimostrare, con riferimento agli ultimi dieci anni, lo svolgimento di due incarichi analoghi per importo e caratteristiche. Uno dei servizi indicati dall’aggiudicatario, tuttavia, era stato eseguito solo in parte dalla mandataria del raggruppamento e per una quota non sufficiente a raggiungere la soglia minima richiesta. Di fronte alla criticità emersa in fase di verifica, la stazione appaltante ha attivato il soccorso istruttorio, consentendo la produzione di nuovi certificati relativi ad altri incarichi, mai indicati nell’offerta originaria, così da colmare la lacuna.
Secondo Palazzo Spada, però, non si è trattato di un semplice chiarimento documentale. La distinzione è sostanziale: chiarire significa precisare o completare quanto già dichiarato; qui, invece, si è sostituito un requisito insufficiente con uno diverso, dimostrato solo successivamente. Un’operazione che, per i giudici, altera la par condicio tra i partecipanti e svuota di contenuto il principio di autoresponsabilità, in base al quale ogni impresa deve presentare un’offerta completa e conforme fin dall’inizio.
La sentenza si concentra anche su un altro aspetto: se fosse ammesso integrare dopo la scadenza un requisito richiesto a pena di esclusione, la fase di presentazione delle offerte perderebbe la sua funzione selettiva e si trasformerebbe in un passaggio meramente formale, rimandando alla fase successiva la vera verifica dei presupposti. Un meccanismo incompatibile con l’esigenza di certezza delle procedure, tanto più in un contesto in cui molti appalti sono legati a programmi strategici e tempi contingentati.
Accogliendo l’appello, il Consiglio di Stato ha dunque annullato l’aggiudicazione dell’appalto, compensando le spese di giudizio in considerazione della complessità delle questioni trattate.
«Non siamo ancora maturi per ambire ad obiettivi prestigiosi, restiamo concentrati sulla salvezza»