Sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare dello scorso fine settimana. Tra le varie società sanzionate c'è anche la Juve Stabia, che dovrà pagare 3000 euro per comportamento scorretto da parte dei propri tifosi nei confronti dell'assistente dell'arbitro e dei raccattapalle che, a metà secondo tempo, hanno rallentato il gioco nel restituire i palloni usciti dal campo.
Di seguito tutte le decisioni prese:
«Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’8 e del 9 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di
seguito integralmente si riportano:
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GARE DEL 6,7 e 8 NOVEMBRE 2021
107/247
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 3.000 JUVE STABIA 1. per avere i suoi sostenitori, dal 21°minuto fino alla fine del secondo tempo, ripetutamente insultato l’AA2 e indirizzato verso lo stesso sputi che lo attingevano alla schiena, sul calzettone e sulla scarpa sinistra.
2. per avere i suoi raccattapalle, dal 16° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, rallentato il giuoco restituendo i palloni usciti dal rettangolo di giuoco con ingiustificato ritardo o, in alcuni casi, evitando di restituirli e così costringendo i calciatori della società avversaria a recuperare personalmente i palloni.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub 1, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 6, commi 3 e 4, e 25, comma 3, C.G.S. (r. A.A.2, r.c.c.)
€ 2.000 LUCCHESE per avere i suoi sostenitori occupanti il settore Curva Ovest, all'11° minuto ed al 45° minuto del primo tempo, intonato cori comportanti denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi di Società che partecipa ad altro campionato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 2.000 CESENA per avere i suoi sostenitori occupanti il settore Curva Mare, al 36° minuto ed al 95° minuto, intonato cori comportanti denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 1.000 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 17°minuto ed al 30°minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco due petardi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1.000 PISTOIESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori al 92°minuto circa, consistiti nell’essere alcuni di loro (almeno quattro) entrati all'interno del recinto di gioco per festeggiare la rete della squadra di casa, senza alcuna conseguenza dannosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, commi 3 e 4, e 13. comma 2, C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1.000 POTENZA per avere una persona non identificata, ma riferibile alla società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara, ed essersi rivolta nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria, provocandone la reazione, e per essersi allontanata dal terreno di gioco attraverso una porta lasciata aperta, mentre le squadre e la quaterna arbitrale erano presenti sul campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. IV uff.).
€ 500 PAGANESE per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, (persona che si trovava all'interno dell'area antistante gli spogliatoi e che indossava una tuta della società Paganese) sferrato un calcio contro la porta dello spogliatoio della squadra ospite con conseguente danneggiamento della stessa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, dichiarazioni assunte nell'immediatezza, obbligo risarcimento danni se richiesto (r. proc. fed., r.c.c).
€ 500 SIENA per avere i suoi sostenitori: 1. al 5° minuto del primo tempo, esposto per circa 2 minuti uno striscione offensivo nei confronti di un Dirigente del Modena;
2. al 5° minuto del primo tempo, intonato ripetutamente un coro offensivo nei confronti del medesimo Dirigente di cui al punto 1;
3. al 17° minuto del primo tempo intonato più volte un coro offensivo nei confronti dell'allenatore del Modena;
4. al 40° minuto ed al 44° minuto del secondo tempo intonati cori offensivi nei confronti di un calciatore del Modena.
Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
Panda fermata ad un posto di blocco. Uomo e donna in manette.