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Torre Annunziata - Agenzia scommesse a 100 metri da una chiesa, il Tar conferma il diniego della licenza

Dopo la revoca della precedente autorizzazione, la nuova richiesta deve rispettare la distanza minima di 250 metri dai luoghi sensibili. Per i giudici, la continuità della sede e della società non consente di conservare il regime previsto per gli esercizi preesistenti.

tempo di lettura: 2 min
26/10/2026 16:57:09
Torre Annunziata - Agenzia scommesse a 100 metri da una chiesa, il Tar conferma il diniego della licenza

 La revoca della licenza di pubblica sicurezza per un’agenzia di raccolta scommesse fa venir meno la possibilità di operare al di sotto della distanza minima dai luoghi sensibili. In caso di una nuova richiesta di autorizzazione, la distanza deve essere rispettata. Come riporta Agipronews, lo ha stabilito il Tar Campania, respingendo il ricorso contro il diniego della Questura di Napoli per un locale di Torre Annunziata (Na), distante circa 100 metri da una chiesa, rispetto ai 250 metri previsti dalla Legge regionale del 2020.

Il caso nasce dalla revoca, nel luglio 2022, della licenza rilasciata nel 2017 e già sospesa per tre mesi nell’aprile dello stesso anno. Dopo il trasferimento delle quote societarie, avvenuto nell’ottobre 2022, la nuova legale rappresentante aveva chiesto, nel gennaio successivo, un nuovo titolo di pubblica sicurezza per proseguire l’attività nello stesso locale.

La richiesta era stata respinta dalla Questura di Napoli soprattutto in considerazione della distanza dalla Chiesa dello Spirito Santo, indicata dal Comune in circa 100 metri.

La società aveva contestato il diniego sostenendo che non si trattasse di una "nuova apertura" dell’agenzia. Secondo la ricorrente, infatti, l’attività era già autorizzata prima dell’entrata in vigore della normativa regionale, la sede era rimasta invariata e la modifica riguardava soltanto la compagine societaria. Elementi che, secondo la società, avrebbero consentito di conservare il regime previsto per gli esercizi preesistenti.

I giudici del Tribunale Amministrativo hanno però escluso che la permanenza della società e del locale possa compensare la "perdita del titolo autorizzativo". Nella sentenza il Tar precisa che "la permanenza del soggetto societario, della sede e dell’organizzazione economica non rende efficace la licenza revocata". Né questi elementi, prosegue il Collegio, consentono di conservare "il regime localizzativo riferito all’esercizio precedente".

Il punto centrale, dunque, non è la continuità della struttura commerciale, ma quella dell’autorizzazione. Una volta intervenuta la revoca, il precedente titolo non può più produrre effetti e la nuova richiesta deve essere esaminata alla luce delle "regole localizzative vigenti".

Il Tribunale ha inoltre distinto il "titolo amministrativo" relativo alla raccolta delle scommesse dalla licenza di pubblica sicurezza. Infatti, il primo, anche se rilasciato successivamente, non supera il diniego fondato sul mancato rispetto della distanza minima. Non è stato ritenuto decisivo neppure il richiamo alla circolare del Ministero dell’Interno del 21 maggio 2018, relativa alle variazioni di titolarità e dei rappresentanti negli esercizi preesistenti, che non disciplina il caso di un’attività la cui licenza sia stata revocata. 

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