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Gragnano - Morte del rocciatore, la Cassazione conferma la condanna: respinto il ricorso del committente dei lavori

Depositate le motivazioni della sentenza della Suprema Corte: confermate le responsabilità del colono che affidò i lavori sul costone montano. Il lavoratore morì durante un intervento di consolidamento nel 2016.

tempo di lettura: 4 min
02/06/2026 09:45:37
Gragnano - Morte del rocciatore, la Cassazione conferma la condanna: respinto il ricorso del committente dei lavori

La Suprema Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza n. 12036/2026 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa del committente dei lavori per l'incidente mortale costato la vita a un rocciatore durante un intervento su un costone montano a Gragnano.
La decisione della IV Sezione Penale conferma quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio dal Tribunale di Torre Annunziata e dalla Corte d'Appello, che avevano riconosciuto la responsabilità dell'imputato per la morte del lavoratore avvenuta il 2 settembre 2016.

La tragedia durante i lavori sul costone roccioso
L'incidente si verificò mentre il rocciatore era impegnato in opere di pulizia e consolidamento di un costone di montagna nel territorio di Gragnano. L'uomo perse la vita a seguito di una caduta durante l'esecuzione dell'intervento.
Fin dal primo grado di giudizio, il committente dei lavori era stato condannato a due anni di reclusione, senza il riconoscimento di attenuanti generiche, oltre al pagamento di una provvisionale di 125mila euro in favore degli eredi della vittima, in attesa della quantificazione definitiva del risarcimento in sede civile.

Violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
Secondo quanto accertato dai giudici, il profilo di colpa contestato all'imputato riguarda la violazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
In particolare, il committente non avrebbe verificato l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore incaricato e non avrebbe predisposto adeguate misure di coordinamento e sicurezza per un'attività considerata ad alto rischio.
Tra le contestazioni mosse vi è anche la mancata richiesta di un piano di sicurezza e l'assenza di un'effettiva supervisione sulle modalità di svolgimento dell'intervento.

La Cassazione: obblighi del committente anche verso i lavoratori autonomi
Il ricorso presentato in Cassazione si fondava principalmente su due motivi. Il primo riguardava la contestazione della qualifica di committente e delle conseguenti responsabilità attribuite all'imputato.
La Suprema Corte ha tuttavia evidenziato come lo stesso imputato, durante l'interrogatorio reso pochi giorni dopo l'incidente, avesse dichiarato di aver affidato l'incarico di effettuare la pulizia del costone dietro compenso ai lavoratori coinvolti.
Secondo i giudici, la difesa si è limitata a sostenere che il rocciatore operasse senza un rapporto di subordinazione, trascurando però il fatto che gli obblighi previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 gravano sul committente anche quando l'attività viene svolta da lavoratori autonomi.

Respinte le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti
Il secondo motivo di ricorso riguardava la ricostruzione delle circostanze dell'incidente.
Anche questa censura è stata dichiarata inammissibile dalla Cassazione, che ha ribadito come non spetti al giudice di legittimità rivalutare il materiale probatorio già esaminato e correttamente valutato dai giudici di merito.
La Corte ha quindi confermato integralmente l'impianto accusatorio e le conclusioni raggiunte nei precedenti gradi di giudizio.

L'esperienza del rocciatore non esclude le responsabilità
Uno degli aspetti centrali affrontati nelle motivazioni riguarda l'elevata esperienza professionale della vittima, elemento richiamato dalla difesa come possibile causa esimente.
I giudici hanno invece evidenziato che proprio il coinvolgimento del lavoratore a titolo personale, senza il supporto organizzativo, tecnico e logistico dell'azienda per la quale operava, ha contribuito a determinare una situazione di maggiore esposizione al rischio.
Nelle sentenze di merito era stato infatti sottolineato che, pur trattandosi di rocciatori esperti, gli operatori impegnati nell'intervento non disponevano della struttura organizzativa aziendale che avrebbe garantito standard di sicurezza più elevati.

La soddisfazione della parte civile
Nel giudizio di Cassazione si è costituito anche l'avvocato Aldo Avvisati, procuratore speciale del sindacato costituito parte civile.
Il legale ha espresso soddisfazione per l'esito del procedimento, sottolineando come la decisione della Suprema Corte abbia confermato integralmente le tesi sostenute dalla parte civile durante l'intero iter processuale.
Secondo Avvisati, la sentenza rappresenta un importante richiamo al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e ribadisce che non possono essere invocate presunte fatalità o attribuite responsabilità alla vittima per sottrarsi agli obblighi imposti dalla legge.

Sicurezza sul lavoro, una sentenza destinata a fare giurisprudenza
La pronuncia della Cassazione assume particolare rilievo perché rafforza il principio secondo cui il committente è tenuto a garantire il rispetto delle norme di sicurezza anche quando affida lavori a soggetti formalmente autonomi.
Un orientamento che conferma la centralità della prevenzione negli ambienti di lavoro e richiama tutti i soggetti coinvolti nei processi produttivi al rigoroso rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico sulla Sicurezza.

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