Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile la richiesta di utilizzo della prova televisiva nei confronti di Filippo Delli Carri, difensore del AC Monza, in relazione a un episodio avvenuto al 43’ del secondo tempo dell’ultima gara disputata dalla formazione brianzola.
La decisione è arrivata dopo la segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale tramite PEC, ricevuta alle ore 8.34 del 18 maggio 2026. Il Giudice Sportivo ha inoltre acquisito le immagini televisive dell’episodio, ritenute “di piena garanzia tecnica e documentale”, ma ha comunque respinto la richiesta di intervento disciplinare.
Perché la prova tv è stata respinta
Nel dispositivo vengono evidenziati due motivi principali che hanno portato all’inammissibilità della prova televisiva.
Il primo riguarda la procedura adottata per la segnalazione. Secondo quanto riportato dal Giudice Sportivo, l’articolo 61, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva prevede modalità precise e tassative per richiedere l’intervento della giustizia sportiva. In questo caso, la richiesta sarebbe stata avanzata attraverso un percorso “non codificato”, ovvero mediante una richiesta della società mediata dalla Procura Federale.
Il Giudice sottolinea infatti che il regolamento attribuisce al Procuratore Federale il potere di trasmettere una segnalazione riservata, mentre la società coinvolta e il tesserato
interessato possono presentare autonomamente richiesta al competente organo sportivo. La modalità utilizzata nel caso Delli Carri non rientrerebbe quindi nelle fattispecie previste dal regolamento.
Il comportamento contestato non rientra nei casi previsti dal CGS
Il secondo elemento riguarda invece il merito dell’episodio contestato. Il Giudice Sportivo ha chiarito che il comportamento attribuito al giocatore del Monza non rientra tra le fattispecie per cui è ammesso l’utilizzo della prova televisiva.
L’articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva consente infatti l’intervento successivo solo in presenza di episodi di condotta violenta, atti gravemente antisportivi oppure espressioni blasfeme non rilevate dall’arbitro o dal VAR.
Secondo quanto stabilito nel provvedimento, l’azione contestata a Delli Carri non sarebbe riconducibile ad alcuna di queste categorie e, di conseguenza, non potrebbe essere oggetto di valutazione attraverso la prova tv.
Nessun provvedimento disciplinare
Alla luce delle motivazioni procedurali e regolamentari, il Giudice Sportivo ha quindi deciso di non procedere con ulteriori valutazioni disciplinari nei confronti del calciatore del Monza.
Una decisione che ribadisce ancora una volta i limiti applicativi della prova televisiva nel calcio italiano e la necessità di rispettare rigorosamente le procedure previste dal Codice di Giustizia Sportiva.