Passerà venerdì 7 luglio al vaglio del consiglio comunale la riduzione dal 10% all'1% dei tassi di interesse con prolungamento temporale delle rateizzazioni per le pratiche di condono edilizio ancora giacenti presso l'ufficio competente del Comune. Le istanze di condono edilizio, circa duemila negli uffici del Comune, fanno riferimento all'anno 1986 in base alla legge n. 47/85 e all'1 marzo 1995, secondo la legge n. 724/94. Il tasso d'interesse applicato all'atto dell'emanazione della legge era pari al 10% in linea con gli andamenti di mercato, mentre oggi è fissato all'1%, come da decreto del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13/12/2013. L'art. 13 della legge n.289/2002 consentiva la possibilità per i cittadini di ridurre le sanzioni,
in riferimento a qualsiasi entrata patrimoniale e quindi anche all'oggetto in questione (oneri accessori), come risulta anche da alcune sentenze favorevoli del Tar e del Consiglio di Stato tra il 2004 e il 2005, in linea con l'indirizzo applicato dai suddetti Comuni. Ma la riduzione dal 10% all'1% non è da considerarsi retroattiva, dato che fino all'esecutività dell'atto resta applicato il tasso del 10%. L'agevolazione, dunque, non riguarderà gli scorsi due o tre decenni, ma soltanto i mesi successivi all'approvazione del provvedimento in consiglio comunale, nell'arco temporale che precede l'approvazione della pratica di condono edilizio. Il vantaggio, dunque, è innegabile ma coinvolge un numero esiguo di mesi a fronte di un ventennio per il quale i tassi resteranno invariati.