A partire dal 1 gennaio 2018, le due figure professionali del mediatore immobiliare e del mediatore a titolo oneroso che si trovano ad esercitare la propria attività di mediazione privi della copertura assicurativa obbligatoria, sono soggette ad una sanzione amministrativa di un importo variabile tra i 3.000 e i 5.000 euro, in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 993.
La norma, chiarita dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3705/C del 21 maggio 2018, specifica come la legge di Bilancio 2018 abbia per la prima volta introdotto il ricorso a una sanzione pecuniaria specifica rivolta al caso in cui l’agente immobiliare o il mediatore a titolo oneroso si dedichino alla loro professione senza aver debitamente provveduto ad attivare la polizza assicurativa che copre il suo esercizio.
La polizza assicurativa obbligatoria (vedi qua cosa copre) che l’agente immobiliare è tenuto a sottoscrivere è stata imposta dall’art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 a tutti gli agenti di affari in mediazione il cui ruolo è stato distinto dal Decreto Ministeriale n. 452 del 21 dicembre 1990, in quattro diverse figure: gli agenti immobiliari, gli agenti merceologici, gli agenti con mandato a titolo oneroso e gli agenti in servizi vari.
La sanzione introdotta e prevista dalla Legge di Bilancio 2018 è nello specifico rivolta ai soli agenti immobiliari e le uniche due figure che possono essere soggette ad essa sono gli agenti di affari in mediazione immobiliare e gli agenti con mandato a titolo oneroso.
I mediatori appartenenti alle altre categorie professionali, come gli agenti merceologici e gli agenti in servizi vari non sono interessati dalla sanzione.
In ogni caso, la violazione dell’obbligo di fornirsi di adeguata copertura assicurativa per tutte le quattro dif
ferenti figure di agenti di affari in mediazione, riserva alle singole Camere di commercio la possibilità di arrestare l’attività di mediazione cancellando i professionisti dal Registro Imprese, perché l’assicurazione rappresenta sempre un requisito obbligatorio allo svolgimento dell’attività.
Gli agenti di affari in mediazione sono tenuti per legge a stipulare una polizza assicurativa per garantire l’idonea copertura dei rischi professionali a tutela propria e dei clienti.
Il tipo di assicurazione è una polizza di assicurazione di responsabilità civile eventuali errori professionali o negligenze e deve coprire anche tutti quelli che nell’ambito della stessa azienda svolgano, anche a diverso titolo, l’attività di mediazione.
Gli agenti di affari in mediazione che in qualche modo violano le norme disciplinanti la loro attività specifica sono soggetti a provvedimenti disciplinari variabili in base alla gravità dell’infrazione commessa.
Se l'agente di mediazione adotta comportamenti volti a turbare il mercato può essere costretto alla sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sei mesi; la sospensione dell’esercizio può arrivare fino al termine del giudizio nel caso in cui il mediatore risulti imputato di aver commesso reati punibili con la reclusione.
Il mediatore è soggetto all’inibizione all’esercizio dell'attività nel caso abbia esercitato attività incompatibili con quella di mediazione, nel caso non abbia contratto un’idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali.
L’inibizione perpetua all'esercizio dell'attività avviene nei confronti di mediatori che hanno turbato gravemente il mercato, che, durante il periodo di sospensione, hanno esercitato la loro professione o che siano stati soggetti per tre volte alla sospensione dell'attività.